Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. I comuni provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Decorso il termine di cui al comma 1, nei comuni che non hanno ancora dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, è temporaneamente vietata l'apertura degli esercizi di telefonia nell'orario compreso fra le ore 22,00 e le ore 7,00.